General Terms and Conditions of Sale

  • 1. Premessa

1.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono state oggetto di discussione e negoziazione tra le Parti riguardo ciascuna clausola e disciplineranno tutte le vendite di prodotti e/o servizi effettuate dal Venditore all’Acquirente.

Salvo accordo contrario,che deve risultare espressamente dalla Conferma di Vendita, le presenti Condizioni Generali di Vendita annullano/modificano ogni diversa clausola stampata ovvero manoscritta sulle richieste di offerta, sulle ordinazioni e nella corrispondenza dell’Acquirente e prevalgono su eventuali condizioni generali o speciali difformi riportate o richiamate dall’ Acquirente nelle sue comunicazioni e/o verbalmente.

1.2 Ogni trasmissione di ordinazioni al Venditore, implica l'adesione, senza riserve, da parte dell’Acquirente, alle Condizioni Generali di Vendita che seguono.

  • 2. Conferma di Vendita

2.1 Il contratto si perfeziona nel momento in cui l’Acquirente invia al Venditore la Conferma di Vendita controfirmata per accettazione o, in via alternativa, in caso di mancato rifiuto della stessa da parte dell’Acquirente nei tre giorni dalla sua ricezione.

2.2 La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali, i prezzi ed i quantitativi specificati nella Conferma di Vendita o in ogni eventuale modificazione alla stessa trasmessa dalla nostra Società.

2.3 Se le condizioni indicate nella richiesta dell’Acquirente differiscono da quelle della Conferma di Vendita, queste ultime prevalgono ed il contratto si intende perfezionato secondo i termini di cui al paragrafo 2/1.

2.4 Qualsiasi condizione espressa da funzionari od intermediari del Venditore sarà senza valore se non riprodotta nel testo della Conferma di Vendita.

  • 3. Mancato o ritardato pagamento

3.1 II ritardo nel pagamento, anche parziale, delle fatture emesse dal Venditore, oltre la loro pattuita scadenza, dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di mora che saranno addebitati alle condizioni e nella misura previste dal Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 attuativo della direttiva 29.06.2000/35/CE salvo, in ogni caso, il diritto al maggior danno.

3.2 Inoltre, il mancato o ritardato, anche parziale, pagamento delle fatture, dà diritto al Venditore, salvo ogni altra azione, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture oppure di ritenere sospeso o risolto il contratto e di sospendere od annullare eventuali altri contratti in corso, senza che l’Acquirente possa avanzare pretese di compensi o indennità o riserve al riguardo.

3.3 Il pagamento non potrà mai essere sospeso o ritardato sulla base di contestazioni che dovessero essere proposte dall’ Acquirente per vizi o difformità del materiale fornito

  • 4. Consegna dei materiali e rischi

4.1 Con la rimessa del prodotto all’ Acquirente, ai suoi incaricati o al Vettore, nel luogo di destinazione convenuto, il Venditore si libera dall’obbligo di Consegna e di tutti i rischi, nessuno escluso, che si trasferiscono quindi all’ Acquirente anche nel caso di vendita con nolo o trasporto pagato, anche fino a destino.

4.2 Spetta all’ Acquirente fare eventuali riserve, reclami ed azioni nei confronti del Vettore per ogni differenza o avaria, non essendo il Venditore responsabile delle eventuali mancanze o avarie verificatesi dopo la consegna della merce al Vettore medesimo.

4.3 Fermo restando quanto stabilito nei paragrafi precedenti, per le spedizioni effettuate a cura del Venditore e per vendita di materiali fatturati a peso, è ammessa una tolleranza del 5 per mille in più o in meno sul peso spedito; eventuali differenze entro questo limite non potranno perciò formare oggetto di reclamo, neppure nei confronti del Vettore.

In parziale deroga a quanto previsto nel precedente punto, l’Acquirente potrà avanzare al Venditore quei reclami che riguardino esclusivamente ammanchi di peso eccedenti la tolleranza del 5 per mille. Le spese relative al controllo del peso al ricevimento, restano a totale carico dell’Acquirente. Per avvalersi di tali facoltà, l’Acquirente dovrà redigere, a pena di decadenza, l'eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento della merce, allegandovi il cartellino di pesatura, effettuato con il bilico "Veritas" o con pesa pubblica, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce.

Sempre a pena di decadenza, il documento di accompagnamento dovrà essere poi firmato dall’ Acquirente e dal Vettore o suo incaricato e da questi consegnato per essere inoltrato al Venditore.

4.4 Nel caso di prelievo di materiali con mezzo dell’Acquirente, nessuna responsabilità può essere imputata al Venditore per difetti di peso per danni, tanto ai materiali quanto al trasportatore o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico, per mancanza o eccedenza di stivaggio e/o per cattiva ripartizione del carico.

4.5 Qualora l’Acquirente chieda che il peso e la tara vengano riconosciuti in partenza da parte della Amministrazione Ferroviaria e da altro Ente, la spesa relativa resta totalmente a carico dell’Acquirente medesimo. In caso di mancato ritiro dei Prodotti da parte dell’Acquirente, il Venditore potrà immagazzinarli per conto ed a rischio dell’Acquirente e, previa notifica della messa a disposizione, fatturarli come se fossero stati consegnati. In ogni caso, il Venditore ha la facoltà, senza preavviso, di rivenderli e di agire per il ristoro dei danni eventualmente patiti. Eventuali altre spese vive per sistemazioni particolari dei Prodotti sui mezzi di trasporto - se convenute - saranno addebitate al costo all’Acquirente.

  • 5. Termini di consegna

5.1 I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo . Salvo patto scritto contrario, gli stessi iniziano a decorrere dal momento della conclusione del contratto, a meno che non sia previsto che l’Acquirente debba corrispondere un acconto sulla fornitura; in tal caso la decorrenza dei termini di consegna avviene dal pagamento del detto acconto.

5.2 I termini di consegna si intendono prorogati di diritto qualora per cause indipendenti dalla volontà e buona diligenza del Venditore (ad es., imprevisti provenienti dagli stabilimenti nei quali le ordinazioni sono eseguite), ivi compresi ritardi di fornitori e/o disposizioni dell’Autorità per qualsiasi titolo impartite, ritardino, impediscano o rendano eccessivamente onerosa la consegna nei termini stabiliti.

5.3 I termini di consegna sono stabiliti in favore del Venditore, per cui l’Acquirente non potrà rifiutarsi di prendere in consegna i prodotti prima della data pattuita.

Eventuali ritardi di consegna non potranno, in nessun caso, dar luogo a risarcimento dei danni e alla risoluzione, anche parziale, del contratto.

5.4 Qualora le parti abbiano pattuito per iscritto che, in caso di ritardata consegna, il Venditore sia tenuto a pagare una somma a titolo di penale, l’Acquirente non potrà chiedere somme superiori alla penale stessa come risarcimento del danno per ritardata consegna, danno emergente o lucro cessante.

  • 6. Garanzie:

6.1 Il Venditore garantisce materiali rispondenti alle caratteristiche e condizioni specificate nella Conferma di Vendita. Non assume però alcuna responsabilità circa le lavorazioni, applicazioni e comunque le operazioni cui verrà sottoposto il materiale fornito all’ Acquirente o ad altri per suo conto, né per eventuali danni conseguenti a dette lavorazioni, applicazioni. In ogni caso il limite massimo dell’eventuale risarcimento è determinato secondo quanto previsto al punto 7/2.

6.2 In tema di garanzia dei vizi della cosa venduta, si applicano le disposizioni della Legge italiana vigenti in materia al momento della conclusione del contratto, in quanto non derogate dalla presenti Condizioni Generali di Vendita.

  • 7. Reclami e risarcimento

     7.1 Eventuali reclami per merce non corrispondente a quanto precisato nella Conferma di Vendita, debbono essere proposti, per iscritto, entro il termine massimo di 8 giorni dal ricevimento della merce a pena di decadenza.

7.2 Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato dopo l'accertamento dei tecnici incaricati dal Venditore, l’inadempimento del Venditore non potrà mai dare luogo alla risoluzione del contratto. In caso di inadempienza, il Venditore sarà tenuto a corrispondere all’ Acquirente, a titolo di risarcimento danno, solo la somma pari alla differenza tra il valore del prodotto ordinato e quello deprezzato, oggetto della fornitura, escluso ogni maggiore o diverso danno, in particolare escluso l’eventuale danno derivante da vizio/difetto del prodotto realizzato con il materiale venduto.

7.3 L’Acquirente decade dal diritto di reclamo ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto della contestazione.

  • 8. Imposte a carico dell’Acquirente:

Per la vendita nel territorio nazionale i prezzi sono maggiorati in fattura dell'imposta sul valore aggiunto nella aliquota vigente alla data della fatturazione.

  • 9. Clausola di salvaguardia

Oltre che nei casi di forza maggiore e negli altri previsti dalla legge, ivi compreso lo stato d'allarme, mobilitazione, blocco o guerra anche in Stati fornitori di materie prime, scioperi agitazioni del personale, occupazione di stabilimenti, serrate, incendi, inondazioni, pubbliche calamità, ecc., come pure nel caso di eventuali provvedimenti e disposizioni della Commissione Unica delle Comunità Europee intese a limitare e comunque disciplinare il consumo di determinate materie prime, e la produzione e distribuzione dell'acciaio e dei prodotti finiti, il Venditore avrà la facoltà di recedere in tutto, o in parte, dal contratto di vendita definitivamente concluso, nonché da quelli in corso di definizione quando si verifichino, dovunque ciò avvenga, fatti e circostanze che alterino in modo sostanziale lo stato dei mercati e/o il valore della moneta. In tali casi ed in genere, quando il Venditore recede dal contratto per un impedimento che non dipenda da fatto o colpa propri, l’Acquirente non avrà diritto ad indennizzi, compensi o rimborsi e dovrà, se richiesto dal Venditore, pagare la merce già approntata od in corso di lavorazione.

  • 10. Norme regolatrici e Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, saranno applicabili le norme sulla vendita disciplinata dagli artt. 1470 e seg. del Codice Civile. Foro esclusivamente competente per ogni controversia relativa alla vendita e relativi contratti conclusi dal Venditore è quello di Genova.

  • 11. Legge applicabile:

       Per quanto non previsto dalle precedenti Condizioni Generali di Vendita, è applicabile la Legge italiana

  • 12. Clausole particolari

12.1 Ossidazione e/o ruggine: (solo per materiale laminato a caldo). Poiché la presenza di ossido e/o ruggine è tollerabile sui laminati a caldo, l’Acquirente potrà proporre eventuali reclami per ruggine solo se l'impiego del prodotto ne risulti compromesso e ne dia prova.

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